AAPOCAD BULLETIN 67 FEB. 2023

Di seguito ho postato un estratto del bollettino dell AAPOCAD che parla dello status delle pensioni NATO coordinate. Ovviamente è di interesse solo di chi gode della pensione NATO Alla fine c’è il link che manda al documento completo in inglese. €iao

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2. Adeguamento delle pensioni
In seguito alla modifica dell’articolo 36 del Regolamento del regime pensionistico coordinato, le pensioni sono adeguate in base all’andamento dell’Indice dei prezzi al consumo armonizzato (HICP) pubblicato da Eurostat per la maggior parte dei Paesi europei che ci riguardano.
Laddove l’indice HICP non esiste – o non esiste più (ad esempio nel Regno Unito) – si utilizza l’indice nazionale dei prezzi al consumo.
E’ stata monitorata la corretta applicazione di questa regola sin dal primo adeguamento, il 1° gennaio 2020.
La procedura messa in atto – monitoraggio degli indici HICP da parte dell’ISRP (Servizi Internazionali per le Remunerazioni e Pensioni), il rapporto sui dati a PACCO (Associazione dei Pensionati delle Organizzazioni Coordinate), la conferma/accettazione dei dati da parte di PACCO, la presentazione alle Organizzazioni, e il pagamento da parte delle Organizzazioni delle pensioni debitamente adeguate – ha funzionato senza problemi fin dall’inizio, anche per gli adeguamenti speciali (che si verificano non appena l’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato)registra un aumento del 6% rispetto all’adeguamento precedente).
Nel 2022, l’adeguamento annuale delle pensioni è stato effettuato, come richiesto, a partire dal 1° gennaio, e da quella data sono stati applicati degli adeguamenti speciali alle pensioni basati sulle scale salariali di otto Paesi di riferimento del Coordinamento, nonché a quelle basate su altre scale, alcune delle quali di riferimento del Coordinamento, nonché a quelle basate su altre tabelle, alcune delle quali , (Portogallo, Svizzera, Turchia e ,su richiesta dell’Assemblea generale dell’ottobre 2022, gli Stati Uniti) sono anch’esse monitorati da noi.

Con la forte ripresa dell’inflazione nel 2022, sono stati applicati adeguamenti speciali alle pensioni in tutti i paesi citati, ad eccezione della Svizzera; in un paese, i Paesi Bassi, ce ne sono stati addirittura due, mentre in Turchia ce ne sono stati sei.
Ci si chiede quindi se i pensionati abbiano beneficiato o perso – in relazione agli adeguamenti percentuali degli stipendi dei funzionari in servizio – a seguito della modifica dell’articolo 36 del Regolamento.
I risultati sono decisamente contrastanti, anche per i pensionati delle Organizzazioni Coordinate che hanno attuato pienamente le raccomandazioni del CCR (Comitato Coordinato delle Retribuzioni) a partire dal 2020 e che quindi non hanno fatto scattare la clausola di “sostenibilità di bilancio”, come mostra la tabella (pagina 5 della versione inglese).
Si noti che nella tabella la percentuale indicata nella colonna “gennaio-23” rappresenta la variazione dell’inflazione a partire dal 1° gennaio 2022 e include quindi tutti gli adeguamenti speciali concessi tra queste due date. Questo o questi adeguamenti speciali saranno dedotti dalla cifra annuale per determinare l’adeguamento dovuto dal 1° gennaio 2023 in relazione alla pensione erogata nel dicembre 2022. Ad esempio, l’inflazione in Francia per il periodo in questione è aumentata del +6,7%, mentre le pensioni basate sulla scala francese sono state adeguate del +6,4% nel novembre 2022; l’adeguamento residuo dovuto dal 1° gennaio 2023 sarà quindi, in linea di principio, pari a +0,3%.
Si noti inoltre che il calo dell’inflazione in alcuni Paesi verso la fine del 2022 significa che
la variazione su base annua dal gennaio ‘22 al gennaio ‘23 scende al di sotto della percentuale totale di adeguamenti speciali concessi nel corso del 2022. Questo è il caso dei Paesi Bassi e Spagna, dove le pensioni pagate dal 1° gennaio
gennaio 2023 sono diminuite rispettivamente del -2,0% e del -0,9% rispetto a dicembre 2022.

La tabella mostra che le pensioni sono cresciute più lentamente dei salari in Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna, Portogallo e Svizzera e la differenza è a volte significativa: dell’11% per i pensionati in Spagna e del 22% in Portogallo.
Una delle spiegazioni di queste differenze significative è da ricercare nelle parità di potere d’acquisto, di cui le pensioni non beneficiano più, e che hanno avuto un impatto molto favorevole sulle scale salariali spagnole e portoghesi tra il 2020 e il 2023.

In alcuni Paesi -Belgio, Italia, Paesi Bassi, Turchia e Regno Unito – i pensionati sembra abbiano avuto un trattamento migliore, ma va ricordato che queste pensioni beneficiano (probabilmente temporaneamente) dell’inclusione dell’inflazione da luglio a dicembre 2022, mentre questa inflazione si rifletterà ,negli adeguamenti salariali, solo a partire dal 1° gennaio 2024.

3. Coordinamento
A livello di organizzazioni coordinate, il 2022 è stato relativamente tranquillo. Il CCR ha approvato una misura – presumibilmente temporanea – per rispondere a situazioni di inflazione molto alta (7% o più in un mese) e ha raccomandato speciali adeguamenti salariali per alcuni Paesi (Belgio, il 1° marzo 2022; Germania, Grecia, Ungheria e Regno Unito, il 1° maggio 2022) dove l’inflazione è rimasta superiore al 7% per tre mesi consecutivi.
Tuttavia, questa potrebbe essere solo la calma prima della tempesta. Alla luce dell’insoddisfazione per il metodo di adeguamento dei salari espressa dal Consiglio dell’OCSE e dal Comitato del Consiglio d’Europa, il CCR ha deciso di iniziare a preparare, già nel 2023, un nuovo metodo , che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2026. La priorità principale della CCR è la parità di potere d’acquisto (PPP), e soprattutto la posizione di Bruxelles come città riferimento del sistema. È ovviamente troppo presto per prevedere la configurazione finale del nuovo metodo, ma un’evoluzione verso un sistema con due città di base, Bruxelles e Parigi, per il calcolo delle PPA, sembra probabile, con le altre Organizzazioni libere di scegliere l’una o l’altra in base ai propri interessi ed esigenze.

Per quanto riguarda il CRSG (Comitato dei Rappresentanti del Segretario Generale) , ha intrapreso un’ analisi delle componenti/elementi costitutivi del pacchetto retributivo nei mercati del lavoro delle organizzazioni coordinate. Anche in questo caso, è troppo presto per sapere quali conclusioni si possono – o si potranno – trarre da questa analisi.

4. Tassazione delle pensioni in Francia
La situazione rimane sempre poco chiara per i pensionati residenti fiscalmente in Francia, poiché la politica – o l’approccio – delle autorità fiscali francesi continua a variare a seconda del centro fiscale a cui si appartiene.
In particolare quando si tratta di rispondere alla domanda se la pensione pagata da un’ organizzazione coordinata debba essere dichiarata come reddito francese o estero.
In questo caso, manteniamo il nostro precedente consiglio: continuare a dichiarare la pensione versata dalla vostra Organizzazione coordinata nello stesso riquadro che si è sempre usato nel modulo fiscale, fino a quando il fisco non vi dirà di fare diversamente.

Relazioni dei delegati regionali di AAPOCAD

ITALIA
Sig. Franco VELTRI +39 335 843 3313
fveltri@hotmail.com
(Inglese originale)

I membri AAPOCAD residenti in Italia sono 120 (87 NATO, 24 ESA, 4 OECD, 3 CE, 1 ECMWF, e 1 EUMETSTAT).
Nel 2022 non è emersa alcuna nuova questione di rilievo. Nel tempo i conguagli fiscali finali del 2017 sono stati pagati (vedi rapporto 2021), anche se permane l’incertezza sul fatto che rimanga qualcosa da pagare ai pensionati NATO.
Nel novembre 2021 hanno ricevuto i conguagli fiscali relativi al 2017-2018 e al 2019. Inoltre, nel marzo 2022, il loro cedolino della pensione riportava, oltre al normale adeguamento, due pagamenti relativi alla tassa annuale e alla tassa annuale precedente.
Questa formulazione ha creato confusione su quale anno o quali anni si riferissero a questi pagamenti. Una richiesta inviata all’Unità pensioni della NATO è rimasta senza risposta.
Anche se questo potrebbe essere solo un problema di comunicazione, la mancanza di trasparenza sugli adeguamenti fiscali rimane. Non essendo a conoscenza dei rapporti tra le organizzazioni e l’ISRP, i pensionati non sono a conoscenza dei parametri applicati per ogni anno e non possono verificare se è stato commesso qualche errore durante la richiesta. Continuiamo a sperare che AAPOCAD possa contribuire a ottenere una maggiore trasparenza in questa procedura.
Cordiali saluti,
Francesco Veltri

PENSIONI
I paragrafi che seguono considerano, in modo molto sintetico, alcune disposizioni del regime pensionistico coordinato adottato nel 1974 di interesse pratico per i pensionati.

Naturalmente, per tutti i dettagli, si dovrà fare riferimento al Regolamento del regime pensionistico, in particolare per il calcolo dei diritti alla pensione e alle indennità. La Segreteria di AAPOCAD fornirà, su richiesta, copia di tutte le disposizioni che riguardano i nostri pensionati.

Diritto alla pensione
Pensione di anzianità:
Ogni membro del personale a tempo indeterminato che abbia maturato dieci o più anni di servizio effettivo in una o più delle Organizzazioni coordinate ha diritto a una pensione di anzianità (per meno di 10 anni viene corrisposta un'”indennità di fine rapporto”).

– Diritto alla pensione differita: Il “diritto alla pensione” inizia all’età di 60 anni; se un membro del personale va in pensione prima dell’età pensionabile, il pagamento della pensione è differito fino al raggiungimento di tale età.

– Pensione ai superstiti: il coniuge superstite di un membro del personale deceduto in servizio ha diritto a una pensione, a condizione che i due siano stati sposati l’uno con l’altro per almeno un anno al momento del decesso (a meno che il decesso non sia dovuto a una invalidità o malattia contratta nell’esercizio delle sue funzioni o per infortunio).

– Pensione di reversibilità: c’ è il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge superstite di:
-un pensionato titolare di una pensione di anzianità, purché siano stati sposati per almeno un anno prima del pensionamento;
-un membro che percepisce una pensione di invalidità, a condizione di essere stato sposato al momento del riconoscimento dell’invalidità;
-o di un ex agente che ha diritto a una pensione differita, purché sia stato sposato per almeno un anno al momento del pensionamento.

– La pensione spettante al coniuge superstite è di norma pari al 60%

(i) della pensione di anzianità a cui il membro del personale avrebbe avuto diritto

(ii) della pensione di anzianità a cui l’ex membro del personale avrebbe avuto diritto all’età di 60 anni, nel caso di una pensione differita a quell’età;

(iii) della pensione di invalidità che era in corso di pagamento dell’ex agente alla data della sua morte;

iv) della pensione di vecchiaia che veniva corrisposta all’agente all alla data del suo decesso.

Tabella di calcolo delle pensioni
Le pensioni previste dal nostro regolamento sono calcolate inizialmente con riferimento allo
stipendio mensile di base e la scala applicabile al paese dell’ultimo incarico dell’agente al momento del pensionamento.

Questa è la regola di base, ma se l’ex agente si stabilisce successivamente in un paese di cui ha la cittadinanza o in un paese di cui è cittadino il coniuge o in un paese in cui ha prestato servizio per almeno cinque anni in una delle organizzazioni coordinate, può optare per la scala applicabile a quel Paese; in questo caso la pensione viene ricalcolata ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 5 del regolamento del regime pensionistico.
In caso di decesso del coniuge, l’ex agente può, al momento del suo insediamento nel Paese di cui ha la cittadinanza e/o di cui aveva la cittadinanza il coniuge deceduto, optare per la tabella applicabile al Paese in questione.
La pensione viene quindi ricalcolata ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 5, del Regolamento del regime pensionistico.
Una volta esercitate, queste opzioni sono irrevocabili.
Le tabelle salariali per il personale delle Organizzazioni Coordinate sono calcolate in euro per i Paesi dell’Unione Europea che hanno adottato l’euro come moneta comune.

Adeguamento annuale delle prestazioni pensionistiche
Il nuovo metodo di adeguamento entrato in vigore il 1° gennaio 2020 è una conseguenza del 263° Rapporto del CCR:
il 1° gennaio di ogni anno l’adeguamento corrisponde all’inflazione osservata secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo (HCPI o CPI) del Paese in base al quale viene calcolata la pensione.

L’adeguamento, quindi, non tiene più conto dell’andamento delle retribuzioni nelle amministrazioni nazionali di riferimento (B, D, E, F, I, L, NL, UK) né delle parità di potere d’acquisto.

“Adeguamento fiscale” per le pensioni
L’ “adeguamento fiscale” stabilito dall’articolo 42 del Regolamento del regime pensionistico
è una delle disposizioni del sistema che è stato difeso con maggior vigore da AAPOCAD negli ultimi anni, perché alcuni Paesi membri avrebbero voluto porre fine a questo sistema.
Se ciò fosse accaduto, il livello reale delle pensioni si sarebbe significativamente, e in alcuni casi considerevolmente, abbassato a seconda della posizione fiscale di ciascun pensionato.

L’ “adeguamento fiscale”,infatti, è stato recentemente rimesso in discussione da alcune delegazioni nazionali in seno alla CCR.
Ricordiamo che la percentuale del 50% è dovuta a un compromesso raggiunto tra i Paesi membri al momento dell’avvio del regime pensionistico nel 1974, poiché l’adeguamento teorico avrebbe dovuto logicamente essere del 100%.
Nel calcolo della cifra teorica sopra indicata si tiene conto solo delle norme fiscali di legge che incidono sulla base imponibile o sull’importo dell’imposta per tutti i contribuenti pensionati nel Paese in questione; ovviamente non si tiene conto né della posizione fiscale individuale né del patrimonio del pensionato, né di redditi diversi da quelli versati nell’ambito del regime pensionistico, né dei redditi del coniuge o delle persone a carico.
L’ISRP elabora per ogni Stato membro delle tabelle che specificano per ogni pensione erogata una cifra per l’adeguamento da aggiungere. Queste tabelle determinano i diritti dei beneficiari.

https://www.isaclantici.it/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/AAPOCAD-Bulletin-67-ENG.pdf